MILANO – Lo
scorso aprile l’ Associazione Italiana Guide Ambientali
Escursionistiche ha diramato un comunicato stampa a cui le
Guide Alpine Italiane non possono rimanere indifferenti,
essendo peraltro questo l’ultimo atto di una annosa querelle, che lo scorso
settembre pareva essere arrivata al termine. Preso atto che così non è stato e
atteso il parere del tribunale di Torino che ha dato torto alle
Guide Ambientali Escursionistiche, il Collegio Nazionale delle Guide Alpine
ribadisce una volta per tutte che la legge italiana 6/89 stabilisce
inequivocabilmente che l’accompagnamento su terreno montano è esclusiva
prerogativa delle Guide Alpine e delle figure formate all’interno del Collegio,
con formazione quindi e competenze garantite dagli standard internazionali.
Un’esclusiva che ha come unico scopo la sicurezza pubblica nell’ambito di
un’attività in cui esistono rischi oggettivi. Partiamo dall’ accordo
CoNaGAI - AIGAE siglato il 22 settembre 2015 e ratificato
tramite lettera di intenti (clicca qui). La lettera chiarisce inequivocabilmente che
le Guide AIGAE che volessero operare in montagna debbano rientrare nel Collegio
Nazionale delle Guide Alpine Italiane, ovvero uniformarsi agli standard della
figura professionale degli Accompagnatori di Media Montagna,
tramite apposite modalità di verifica delle competenze. L’accordo era stato
raggiunto con lo scopo di mettere ordine nell’ambito delle professioni
dell’accompagnamento outdoor. Successivamente una nota inviata dal
Ministero dello Sviluppo Economico ad AIGAE ha invitato l’Associazione
a precisare l’ambito di svolgimento dell’attività dei suoi iscritti, in modo da
evitare sovrapposizioni con la disciplina della professione contenuta nella
legge 6 del 1989. La nota metteva in evidenza le criticità legislative relative
alla loro professione e tornava a sottolineare la necessità di risolvere il
conflitto scaturito dalla coesistenza di diverse leggi che disciplinano il
settore: da un lato la legge nazionale, la n.6 del 2 gennaio 1989, che regola la
professione di Guida Alpina, degli Accompagnatori di Media Montagna e Guide
Vulcanologiche; dall’altro la legge n.4 del 2013 che disciplina l’organizzazione
delle libere professioni non organizzate in ordini o collegi e alcune Leggi
Regionali che erano intervenute localmente a disciplinare la materia. Tra le
varie leggi a oggi esistono ambiti di sovrapposizione, particolarmente in
relazione all’accompagnamento escursionistico in montagna e su terreni innevati.
La Corte Costituzionale ha confermato un ambito esclusivo di
esercizio della professione nelle aree maggiormente caratterizzate dalle
bellezze ma anche dai pericoli della montagna, continuando a prevedere per tali
aree la competenza esclusiva degli iscritti all’albo delle Guide e degli
Accompagnatori, senza possibilità per le rimanenti professioni dell’outdoor di
sovrapporsi con le rispettive attività.
CoNaGAI e AIGAE
aprivano quindi un tavolo di lavoro per individuare le modalità per far
rientrare gli associati AIGAE nel Collegio Nazionale delle Guide
Alpine, inquadrandoli appunto all’interno dei Collegi. Il principio
individuato dal Collegio Nazionale delle Guide Alpine, che tuttora apre le porte
alle Guide AIGAE, si basa sul riconoscimento dei crediti formativi laddove siano
presenti e sulle compensazioni necessarie nelle materie mancanti totalmente o
parzialmente. Nonostante l’accordo, nei mesi successivi AIGAE ha proceduto
legalmente e verbalmente contro agli assessorati delle regioni
Sicilia e Piemonte, che hanno riconosciuto
negli ultimi mesi la figura dell’Accompagnatore di Media
Montagna, applicando correttamente la legge nazionale relativa
all’accompagnamento in montagna. Non solo pertanto le proteste di AIGAE si
rivelano ingiustificate, mendaci e queste sì anacronistiche, a fronte anche
dell’intervento della Corte Costituzionale, ma hanno anche la grave
responsabilità di confondere il quadro in merito alle figure
professionali di riferimento per l’accompagnamento in montagna,
arrecando un danno prima di tutto agli utenti finali. La chiarificazione del
quadro generale delle professioni che operano in ambito escursionistico infatti,
in particolare in montagna, era stata voluta dal CoNaGAI così come dal Ministero
che a tale scopo inviava la lettera ad AIGAE, ai fini della sicurezza e
della garanzia della qualità del servizio offerto agli utenti finali, e
non per ragioni lobbistiche.
In merito alle limitazioni per l’esercizio
della professione degli AMM, non può accettarsi ciò che le Guide Ambientali
Escursionistiche sostengono quando dicono che si tratta di una professione molto
limitata. Non esistono infatti limiti altitudinali, e l’esercizio della
professione può essere consentito ricorrendone le condizioni in tutto il
territorio italiano, mentre sono escluse le attività che richiedono l’utilizzo
di attrezzatura alpinistica per le quali occorre un iter
formativo da Guide Alpine che di certo non rientra nella formazione nemmeno
delle GAE. Quanto all’accompagnamento su terreni innevati è
questa realmente l’unica limitazione, per la quale è già stato presentato alla
Camera dei Deputati un emendamento che mira
proprio ad ampliare il raggio di azione degli AMM. Comunque si valuti la legge,
finché esiste essa rimane tale, e quindi non un suggerimento, ma un insieme di
disposizioni da rispettare, anche per evitare di commettere il reato di
esercizio abusivo di una professione protetta. Quando, ci auguriamo presto,
l’emendamento troverà esecuzione, gli Accompagnatori nuovi e già titolati,
saranno abilitati in una cornice di piena legalità all’accompagnamento sulla
neve, non prima però di aver seguito una formazione specifica a
riguardo, indispensabile visti i rischi che questo tipo di
terreno comporta.
La nuova legge che istituisce la figura
dell’Accompagnatore di Media Montagna della Regione
Sicilia non solo è dovuta ma è sicuramente anche legittima e,
esattamente al contrario di quanto afferma AIGAE, è volta proprio a sostenere
l’occupazione prevedendo la formazione di professionisti del trekking in
montagna e a favorire il turismo, garantendo all’utente una formazione
certificata, seria e di altissimo livello. Ne è conferma quanto
avvenuto solo poche settimane fa in Piemonte, dove il tribunale
del Tar ha dato torto ad AIGAE che si era espressa contro la
legge regionale che istituiva l’Accompagnatore di Media Montagna.
Infine
il Collegio Nazionale delle Guide Alpine Italiane ci tiene a
rassicurare le Guide Ambientali Escursionistiche che operano in
montagna che saranno in tutti i modi favoriti i processi di confluenza
all’interno di CoNaGAI al fine non solo di preservare la continuazione
del loro lavoro, ma anzi di poterlo esercitare nel rispetto
delle leggi attuali. L’invito ad AIGAE è quelli di smettere di
perseguire una strada di scontro e di agevolare invece I propri soci che operano
in montagna alla confluenza nel CoNaGAI e quindi nella legalità.
Ufficio stampa Collegio Nazionale
Guide Alpine Italiane
Comunicato stampa n.5 del
19/05/2016
Cesare Cesa Bianchi Presidente
Collegio Nazionale Guide alpine.
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