lunedì 2 maggio 2016

Informativa per gli utenti della montagna che si affidano al servizio delle guide

INFORMAZIONI UTILI 

PER CHI SI AFFIDA A UNA GUIDA IN OGNI CASO DI FREQUENTAZIONE DI TERRENO ROCCIOSO, INNEVATO, ALPINISTICO, ARRAMPICATORIO, SCIISTICO E/O ESCURSIONISTICO

Di seguito il punto di vista della Legge italiana sull'accompagnamento su terreni naturali


La legge parla chiaro e i tribunali lo confermano:
gli unici professionisti abilitati all'accompagnamento escursionistico in montagna sono formati della Guide Alpine.
MILANO – Lo scorso aprile l’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche ha diramato un comunicato stampa a cui le Guide Alpine Italiane non possono rimanere indifferenti, essendo peraltro questo l’ultimo atto di una annosa querelle, che lo scorso settembre pareva essere arrivata al termine. Preso atto che così non è stato e atteso il parere del tribunale di Torino che ha dato torto alle Guide Ambientali Escursionistiche, il Collegio Nazionale delle Guide Alpine ribadisce una volta per tutte che la legge italiana 6/89 stabilisce inequivocabilmente che l’accompagnamento su terreno montano è esclusiva prerogativa delle Guide Alpine e delle figure formate all’interno del Collegio, con formazione quindi e competenze garantite dagli standard internazionali. Un’esclusiva che ha come unico scopo la sicurezza pubblica nell’ambito di un’attività in cui esistono rischi oggettivi.
Partiamo dall’accordo CoNaGAI - AIGAE siglato il 22 settembre 2015 e ratificato tramite lettera di intenti (clicca qui). La lettera chiarisce inequivocabilmente che le Guide AIGAE che volessero operare in montagna debbano rientrare nel Collegio Nazionale delle Guide Alpine Italiane, ovvero uniformarsi agli standard della figura professionale degli Accompagnatori di Media Montagna, tramite apposite modalità di verifica delle competenze.
L’accordo era stato raggiunto con lo scopo di mettere ordine nell’ambito delle professioni dell’accompagnamento outdoor. Successivamente una nota inviata dal Ministero dello Sviluppo Economico ad AIGAE ha invitato l’Associazione a precisare l’ambito di svolgimento dell’attività dei suoi iscritti, in modo da evitare sovrapposizioni con la disciplina della professione contenuta nella legge 6 del 1989. La nota metteva in evidenza le criticità legislative relative alla loro professione e tornava a sottolineare la necessità di risolvere il conflitto scaturito dalla coesistenza di diverse leggi che disciplinano il settore: da un lato la legge nazionale, la n.6 del 2 gennaio 1989, che regola la professione di Guida Alpina, degli Accompagnatori di Media Montagna e Guide Vulcanologiche; dall’altro la legge n.4 del 2013 che disciplina l’organizzazione delle libere professioni non organizzate in ordini o collegi e alcune Leggi Regionali che erano intervenute localmente a disciplinare la materia. Tra le varie leggi a oggi esistono ambiti di sovrapposizione, particolarmente in relazione all’accompagnamento escursionistico in montagna e su terreni innevati. La Corte Costituzionale ha confermato un ambito esclusivo di esercizio della professione nelle aree maggiormente caratterizzate dalle bellezze ma anche dai pericoli della montagna, continuando a prevedere per tali aree la competenza esclusiva degli iscritti all’albo delle Guide e degli Accompagnatori, senza possibilità per le rimanenti professioni dell’outdoor di sovrapporsi con le rispettive attività.
CoNaGAI e AIGAE aprivano quindi un tavolo di lavoro per individuare le modalità per far rientrare gli associati AIGAE nel Collegio Nazionale delle Guide Alpine, inquadrandoli appunto all’interno dei Collegi. Il principio individuato dal Collegio Nazionale delle Guide Alpine, che tuttora apre le porte alle Guide AIGAE, si basa sul riconoscimento dei crediti formativi laddove siano presenti e sulle compensazioni necessarie nelle materie mancanti totalmente o parzialmente.
Nonostante l’accordo, nei mesi successivi AIGAE ha proceduto legalmente e verbalmente contro agli assessorati delle regioni Sicilia e Piemonte, che hanno riconosciuto negli ultimi mesi la figura dell’Accompagnatore di Media Montagna, applicando correttamente la legge nazionale relativa all’accompagnamento in montagna.
Non solo pertanto le proteste di AIGAE si rivelano ingiustificate, mendaci e queste sì anacronistiche, a fronte anche dell’intervento della Corte Costituzionale, ma hanno anche la grave responsabilità di confondere il quadro in merito alle figure professionali di riferimento per l’accompagnamento in montagna, arrecando un danno prima di tutto agli utenti finali. La chiarificazione del quadro generale delle professioni che operano in ambito escursionistico infatti, in particolare in montagna, era stata voluta dal CoNaGAI così come dal Ministero che a tale scopo inviava la lettera ad AIGAE, ai fini della sicurezza e della garanzia della qualità del servizio offerto agli utenti finali, e non per ragioni lobbistiche.

In merito alle limitazioni per l’esercizio della professione degli AMM, non può accettarsi ciò che le Guide Ambientali Escursionistiche sostengono quando dicono che si tratta di una professione molto limitata. Non esistono infatti limiti altitudinali, e l’esercizio della professione può essere consentito ricorrendone le condizioni in tutto il territorio italiano, mentre sono escluse le attività che richiedono l’utilizzo di attrezzatura alpinistica per le quali occorre un iter formativo da Guide Alpine che di certo non rientra nella formazione nemmeno delle GAE. Quanto all’accompagnamento su terreni innevati è questa realmente l’unica limitazione, per la quale è già stato presentato alla Camera dei Deputati un emendamento che mira proprio ad ampliare il raggio di azione degli AMM. Comunque si valuti la legge, finché esiste essa rimane tale, e quindi non un suggerimento, ma un insieme di disposizioni da rispettare, anche per evitare di commettere il reato di esercizio abusivo di una professione protetta. Quando, ci auguriamo presto, l’emendamento troverà esecuzione, gli Accompagnatori nuovi e già titolati, saranno abilitati in una cornice di piena legalità all’accompagnamento sulla neve, non prima però di aver seguito una formazione specifica a riguardo, indispensabile visti i rischi che questo tipo di terreno comporta.

La nuova legge che istituisce la figura dell’Accompagnatore di Media Montagna della Regione Sicilia non solo è dovuta ma è sicuramente anche legittima e, esattamente al contrario di quanto afferma AIGAE, è volta proprio a sostenere l’occupazione prevedendo la formazione di professionisti del trekking in montagna e a favorire il turismo, garantendo all’utente una formazione certificata, seria e di altissimo livello. Ne è conferma quanto avvenuto solo poche settimane fa in Piemonte, dove il tribunale del Tar ha dato torto ad AIGAE che si era espressa contro la legge regionale che istituiva l’Accompagnatore di Media Montagna.

Infine il Collegio Nazionale delle Guide Alpine Italiane ci tiene a rassicurare le Guide Ambientali Escursionistiche che operano in montagna che saranno in tutti i modi favoriti i processi di confluenza all’interno di CoNaGAI al fine non solo di preservare la continuazione del loro lavoro, ma anzi di poterlo esercitare nel rispetto delle leggi attuali. L’invito ad AIGAE è quelli di smettere di perseguire una strada di scontro e di agevolare invece I propri soci che operano in montagna alla confluenza nel CoNaGAI e quindi nella legalità.
Ufficio stampa Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane
Comunicato stampa n.5 del 19/05/2016
Cesare Cesa Bianchi
Presidente Collegio Nazionale Guide alpine.